La causa delle due parti andrà fino a Dio

Esodo 22,1-14

Se un ladro viene sorpreso mentre sta facendo una breccia in un muro e viene colpito e muore, non vi è per lui vendetta di sangue. Ma se il sole si era già alzato su di lui, vi è per lui vendetta di sangue.
Il ladro dovrà dare l’indennizzo: se non avrà di che pagare, sarà venduto in compenso dell’oggetto rubato. Se si trova ancora in vita e ciò che è stato rubato è in suo possesso, si tratti di bue, di asino o di montone, restituirà il doppio.
Quando un uomo usa come pascolo un campo o una vigna e lascia che il suo bestiame vada a pascolare in un campo altrui, deve dare l’indennizzo con il meglio del suo campo e con il meglio della sua vigna.
Quando un fuoco si propaga e si attacca ai cespugli spinosi, se viene bruciato un mucchio di covoni o il grano in spiga o il grano in erba, colui che ha provocato l’incendio darà l’indennizzo.
Quando un uomo dà in custodia al suo prossimo denaro od oggetti e poi nella casa di costui viene commesso un furto, se si trova il ladro, quest’ultimo restituirà il doppio. Se il ladro non si trova, il padrone della casa si avvicinerà a Dio per giurare che non ha allungato la mano sulla proprietà del suo prossimo. Qualunque sia l’oggetto di una frode, si tratti di un bue, di un asino, di un montone, di una veste, di qualunque oggetto perduto, di cui uno dice: “È questo!”, la causa delle due parti andrà fino a Dio: colui che Dio dichiarerà colpevole restituirà il doppio al suo prossimo.
Quando un uomo dà in custodia al suo prossimo un asino o un bue o un capo di bestiame minuto o qualsiasi animale, se la bestia muore o si è prodotta una frattura o è stata rapita senza testimone, interverrà tra le due parti un giuramento per il Signore, per dichiarare che il depositario non ha allungato la mano sulla proprietà del suo prossimo. Il padrone della bestia accetterà e l’altro non dovrà risarcire. Ma se la bestia è stata rubata quando si trovava presso di lui, pagherà l’indennizzo al padrone di essa. Se invece è stata sbranata, ne porterà la prova in testimonianza e non dovrà dare l’indennizzo per la bestia sbranata.
Quando un uomo prende in prestito dal suo prossimo una bestia e questa si è prodotta una frattura o è morta in assenza del padrone, dovrà pagare l’indennizzo. Ma se il padrone si trova presente, non deve restituire; se si tratta di una bestia presa a nolo, la sua perdita è compensata dal prezzo del noleggio.

“Se un ladro … “. Il ladro colto in flagrante e ucciso non fa scattare la “vendetta di sangue”, cioè … la cosa finisce lì. Se invece il ladro viene trovato in seguito deve un indennizzo al derubato.

Si parla del pascolo e delle regole che lo tutelano. Più particolareggiato è il caso in cui non si trovi il colpevole, ma ci siano soltanto dei sospetti. Allora … scende in campo quel gesto che è chiamato “ordalìa” o giudizio di Dio. Nel diritto antico cuneiforme il sospettato è gettato in un fiume; se affonda, è considerato colpevole, altrimenti, innocente. Nell’odierno diritto dei beduini il sospettato deve leccare una spada rovente o camminare su carboni ardenti; se subisce una bruciatura, allora è colpevole, in caso diverso non lo è. Presso Israele non conosciamo l’abituale attuazione di queste pratiche, piuttosto abbiamo il giuramento. [Comprendiamo, ora, l’importanza del comandamento “non pronuncerai falsa testimonianza contro il tuo prossimo]